Art. 1.
(Unioni di fatto).

      1. Fuori dei casi previsti dal titolo VI del libro I del codice civile, due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, non unite in matrimonio tra loro o con altre persone, né vincolate ad altre persone ai sensi della presente legge, possono stipulare un accordo con la finalità di organizzare la loro vita in comune, regolare i loro rapporti personali e patrimoniali e costituire una unione di fatto.